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Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriali Laureato - sessione 2023

13/10/2023

1. Gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito industriale e Perito industriale laureato consistono, per la sessione 2023, in un’unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 23 novembre 2023 ore 8,30 Predisposizione da parte delle Commissioni, del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami 28 novembre 2023 ore 8,30 Inizio della prova orale 2. La prova d’esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l’assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l’osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 3. Non è consentito l’utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale. 4. La prova orale traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato verterà su argomenti inerenti all’indirizzo specifico/specializzazione del candidato e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l’acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale. 5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d’esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data, fissata con riferimento alle esigenze prospettate dagli interessati ed alla necessità della sollecita conclusione della sessione d'esami (art. 11, comma 7 del Regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.

2023allegato_b_candidati.pdf