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COMUNICAZIONE IMPORTANTE FORMAZIONE CONTINUA

07/02/2018

Alla c.a.
Iscritti Cassa di Previdenza EPPI

L’obbligo della Formazione continua è ormai legge per tutti coloro che esercitano una professione regolamentata!!! Dal 01/01/2014 tutti gli iscritti al Collegio sono tenuti ad assolvere all’obbligo di aggiornamento permanente.
L’impegno formativo degli iscritti all’Albo dei Periti Industriali prevede l’acquisizione di almeno 120 CFP nell’arco temporale di 5 anni (di cui 15 CFP acquisiti in attività formative riguardanti l’etica, la deontologia, la previdenza, e quant’altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine)
Per il professionista in attività che abbia superato il 65° anno di età (art.8, comma 7 del Regolamento per la Formazione Continua), e per il Perito che attesti il non esercizio della Professione (art.8, comma 6 del Regolamento per la Formazione Continua) si applica la riduzione a 40 CFP nel quinquennio (di cui 15 CFP acquisiti in attività formative riguardanti l’etica, la deontologia, la previdenza, e quant’altro costituisca aggiornamento della regolamentazione dell’Ordine)
Il mancato assolvimento degli obblighi di aggiornamento da parte dell’iscritto all’Albo, comporterà la segnalazione del soggetto inadempiente al Consiglio Territoriale di Disciplina per l'applicazione delle sanzioni previste dalla “Direttiva su sanzioni disciplinari per l’inosservanza dell’obbligo della formazione continua” - del 21 aprile 2017 .
Oltre a sottolineare la necessità impellente di presentare la documentazione attestante la formazione svolta dal 1/1/2014 ad oggi utilizzando la modulistica scaricabile dal nostro sito si comunica che con le modifiche introdotte dall'ultima revisione del Regolamento è possibile autocertificare l'apprendimento informale (vedi documento allegato).
Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e precisazioni si porgono distinti saluti.
D’ordine del Presidente

autocertificazione app informale.doc